La Fondazione

organi della fondazione

Testo non tradotto

TITOLO III - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo VII - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Articolo VIII - ASSEMBLEA GENERALE

Per disposizione statutaria l'Assemblea Generale (in seguito indicata semplicemente Assemblea) è un organo della Fondazione. L'Assemblea è formata dagli iscritti all'albo dei Partecipanti o Soci di cui all'art.3 del presente statuto. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque entro il trenta aprile. Le convocazioni saranno fatte con lettera raccomandata, riportante l'ordine del giorno, da spedirsi ai Partecipanti almeno otto giorni prima del giorno proposto per la riunione, al domicilio dei singoli Soci. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telescritto (telex, telefax, telegramma o e-mail) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione potranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta, giorno che potrà anche essere lo stesso di quello della prima. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di una delega. In caso di assenza, il Socio potrà farsi rappresentare da un altro iscritto con delega autografa. I compiti spettanti all'Assemblea, senza che l'elencazione che segue costituisca limitazione alcuna, sono i seguenti:
  • nomina del Presidente della Fondazione;
  • nomina del Consiglio d'Amministrazione;
  • nomina dell'Organo di controllo;
  • attribuzione o revoca della qualifica di Partecipante e dell'appartenenza all'Albo, valutato l'apporto fornito;
  • deliberazione su quanto il Consiglio d'Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
  • le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto;
  • le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o di richiesta di un terzo dei Partecipanti o da almeno due quinti dei membri del Consiglio d'Amministrazione. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni, su iniziativa del Presidente. Essa si presume regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei Partecipanti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. In ogni caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale, a meno che non rappresenti un Partecipante, partecipa senza diritto di voto. In sua assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli intervenuti con diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri e in questo caso senza diritto di voto, che redige i processi verbali delle riunioni, li trascrive nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo XII - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento.
Il presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. 

 

Art. XIII - PRESIDENTE (continua)

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.


 

Articolo IX - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea Generale. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dall'Assemblea Generale.

Il Presidente della Fondazione Just è nominato dall'Assemblea Generale e rimane in carica fino a revoca.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione elegge al suo interno un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino a revoca.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe.
È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Articolo X - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più amministratori i propri poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge.
Non possono essere delegate e spettano al Consiglio di Amministrazione:

a) la nomina tra i propri membri del Vicepresidente;
b) l'approvazione delle direttive generali che disciplinano le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
c) l'approvazione del programma annuale di attività della Fondazione;
d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
e) l'approvazione di regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre:
  • costituire un Comitato di Gestione, con il compito di supportare e coadiuvare il Consiglio stesso nella gestione delle attività, delle erogazioni e dei progetti;
  • costituire un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.

Articolo XI - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante gli stessi mezzi almeno tre giorni prima la data prevista per la riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
Le sedute possono svolgersi per audio o videoconferenza a condizione che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.


 

Articolo XIII - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi e può essere riconfermato.
Egli si occupa:
  • della preparazione della proposta dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
  • dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale.
Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto e ne cura la stesura dei verbali.


 

Articolo XIV - ORGANO DI CONTROLLO

L'attività di controllo contabile può essere svolta da un Collegio di Revisori ovvero da un Revisore Unico o da una società di revisione.
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
I membri del Collegio dei Revisori sono così nominati dall'Assemblea Generale.

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica fino a nomina del nuovo Revisore effettivo da parte del soggetto competente. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

L'Assemblea Generale può anche nominare un Revisore Unico ovvero una società di revisione esterna che svolga l'attività di controllo contabile.
Ai membri effettivi dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato nel minimo previsto dalle tariffe professionali.